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NUOVO DPCM IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 OTTOBRE FINO A MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020

  • NUOVO DPCM IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 OTTOBRE FINO A MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020...

    POST INFORMATIVO:

    ll Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM che entra in vigore Lunedì 26 Ottobre 2020, fino a Martedì 24 Novembre. Rimane fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti potranno dunque rimanere aperti (ovviamente sempre fino alle 18). Ecco l'estratto del provvedimento ed  alcuni dettagli.

    LA SCUOLA ;  L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

    BUS E METROPOLITANE;  È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

    SPOSTAMENTO LIBERO TRA LE REGIONI: Gli postamenti sono liberi tra le Regioni. La raccomandazione sugli spostamenti rimane generica, è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

    PALESTRE E PISCINE: Le attività sono sospese per  Palestre, Piscine, Centri Natatori, Centri Benessere, Centri Termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

    GIOCHI, CINEMA, TEATRI; Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

    NEGOZI; Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio

    BAR E RISTORANTI; Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

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