Una tragedia durata quasi sei giorni ha portato alla morte di una bambina di 17 mesi, lasciata sola nell'abitazione. La madre, Alessia Pifferi, ha fornito versioni false riguardo alla presenza di una babysitter inesistente, nascondendo la realtà sulla situazione della figlia.
Secondo la ricostruzione giudiziaria, non si tratta di un episodio isolato, ma di una serie di decisioni consapevoli che hanno progressivamente aumentato il rischio per la vita della piccola. Questa catena di scelte ha portato i giudici a riconoscere la sussistenza del dolo eventuale, ovvero la consapevolezza e accettazione del rischio di causare la morte della bambina.
La Corte di Cassazione di Milano ha confermato la condanna a 24 anni di reclusione per Alessia Pifferi, responsabile dell'omicidio della figlia Diana, avvenuto il 22 luglio 2022. Il ricorso presentato dalla difesa è stato respinto, sancendo la qualificazione del fatto come omicidio volontario e la piena capacità di intendere e di volere della donna.

Le menzogne e l'accettazione del pericolo
La Corte Suprema, con a capo la presidente Monica Boni e il relatore Carmine Russo, ha attribuito grande importanza alle dichiarazioni di Pifferi, che ha ripetutamente mentito riguardo alla presenza della figlia, sostenendo che fosse affidata a una babysitter inesistente. Nel frattempo, la madre ha scelto più volte di restare con il compagno, anziché tornare dalla bambina.
Questi comportamenti indicano, per i giudici, che la donna fosse pienamente consapevole delle sue azioni. Non si tratta dunque di un impulso incontrollabile, ma di scelte deliberate con la consapevolezza del pericolo di morte per la figlia. La Cassazione ha escluso che Pifferi fosse soggetta a un "impulso patologico invincibile" che giustificasse l'abbandono.

Fragilità e attenuanti generiche
Nonostante la condanna per omicidio volontario, la Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche, valutando la fragilità emotiva e personale di Pifferi. Tra i fattori considerati vi sono una difficile infanzia, carenze affettive e una dipendenza emotiva dagli uomini, elementi che avrebbero contribuito a farle sacrificare la figlia.
La Procura generale di Milano aveva chiesto di non riconoscere tali attenuanti, sostenendo che l'omicidio fosse motivato da ragioni egoistiche, ma la Cassazione ha accolto la valutazione favorevole alla donna, anche in considerazione della sua percezione del dolore.
Tuttavia, non è stata accolta l'attenuante legata al clamore mediatico suscitato dal caso.
Quoziente intellettivo e capacità di intendere
La Corte ha analizzato anche i test sul quoziente intellettivo effettuati in carcere, ritenendo che il risultato basso non compromettesse la capacità di intendere e di volere di Pifferi. Sebbene la donna abbia mostrato difficoltà nel comprendere alcuni proverbi, questo non dimostra una incapacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni.
La Cassazione ha sottolineato la sua capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, confermando quindi la sua piena responsabilità. Inoltre, i giudici hanno evidenziato comportamenti lucidi e intenzionali della donna nel tentativo di modificare la scena del crimine e occultare tracce dopo il ritrovamento del corpo della bambina.

La sentenza definitiva: 24 anni di carcere
Il procedimento giudiziario si è svolto in tre gradi di giudizio. In primo grado Pifferi era stata condannata all'ergastolo, pena poi ridotta a 24 anni in appello. Questa decisione è stata confermata dalla Cassazione che ha respinto il ricorso della difesa.
Nel frattempo sono stati assolti l'avvocata della donna, le tre psicologhe del carcere di San Vittore e l'ex consulente della difesa che aveva valutato il test WAIS.
Un ulteriore punto esaminato riguarda la libertà vigilata, eliminata in secondo grado ma non confermata dalla Cassazione perché la difesa non aveva impugnato quella decisione.
Rimane quindi definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, con una responsabilità fondata sulla consapevolezza delle conseguenze delle sue azioni. La Corte esclude un impulso patologico irresistibile o incapacità di intendere e volere, ma riconosce condizioni di fragilità emotiva e personale che giustificano le attenuanti generiche.