In arrivo il nuovo decreto che dovrebbe cambiare le regole sulle quarantene, il Green pass e le mascherine dopo la scadenza dello stato di emergenza, che terminerà il 31 marzo e non sarà rinnovato. Secondo la bozza del decreto, che contiene 15 articoli e che sarà nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri - scrive l'agenzia Adnkronos - la novità più importante riguarda la quarantena per contagiati e contatti di essi: non ci sarà più distinzione tra vaccinati e non vaccinati, ma chi ha contratto il virus dovrà restare in isolamento a casa, mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza.
La mascherina al chiuso resta obbligatoria fino a fine aprile: «Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso» con esclusione delle abitazioni private «è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie», si legge nella bozza del documento, in cui si specifica che l'obbligo vale per «l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo» dagli aerei ai treni, i pullman e i «mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale» e per il «trasporto scolastico». Inoltre, l'obbligo resta per «l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici».
Ed ancora «per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi». Si specifica inoltre che «fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo».
«Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso», tra l'altro, «agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto». Anche «in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, le parole '31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenzà sono sostituite dalle seguenti: '30 aprile 2022'», si legge ancora nell'articolo 6 del provvedimento.
Termine «dal 1° al 30 aprile 2022» anche per «aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone»; «navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale»; «treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità»; «autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti»; «autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente».
«Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività». L'elenco delle attività comprende: «servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; convegni e congressi».
E ancora, «centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso».
Vaccino obbligatorio fino al 15 giugno
L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 verrà per il «personale scolastico», il «personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», il «personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori». Fino al 15 giugno 2022 vale l'obbligo vaccinale anche per il «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale».